1848 – 2023, differenze … e similitudini

L'attuale Costituzione è stata adottata nel 1999. È la terza versione dal 1848. Negli ultimi 175 anni la legge fondamentale del nostro Paese si è evoluta. Da un lato è stata gradualmente adattata alla mutevole realtà del nostro mondo, dall’altro è stata notevolmente ampliata. Questa evoluzione è legata molto alla crescente complessità della società e all’introduzione del diritto di iniziativa popolare. Mentre la Costituzione del 1848 conteneva 114 articoli, la versione attuale ne contiene 197. Tuttavia, il retaggio del 1848 è ancora visibile nel testo attuale.

«In nome di Dio Onnipotente!».
Ancor prima degli articoli, fin dal preambolo, la Costituzione reca il segno dell’anno 1848. Le prime parole sono le stesse di allora (nel 1848: «Nel Nome di Dio Onnipossente!»).
L’invocazione di Dio è stata mantenuta nelle varie revisioni del testo. Durante l’ultima revisione totale del 1999, il Consiglio nazionale ha respinto in larga misura, con 105 voti contro 53, una mozione volta a rimuovere l’invocazione di Dio nella Costituzione.

Autonomia dei Cantoni
Poiché il sistema politico svizzero è imperniato sul federalismo, la questione della sovranità cantonale è stata in ogni tempo al centro dell’attenzione. Il testo del 1848 sancisce sia il principio dell’unità nazionale che il mantenimento della sovranità cantonale, in termini che da allora sono cambiati pochissimo. Nel 1848, come nel 1999 e ancora oggi, l’articolo 3 stabilisce che i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale.

Il testo del 1848 intima ai Cantoni di adottare una propria Costituzione, assicurandosi che sia conforme alle disposizioni della Costituzione federale. Benché il principio non sia cambiato, dal 1848 le competenze dei Cantoni sono state notevolmente ridotte. La prima Costituzione conferiva alla Confederazione solo una serie limitata di poteri: politica estera, regalìa delle monete, gestione delle dogane, fissazione di pesi e misure e realizzazione di opere pubbliche. Da allora, il testo è notevolmente evoluto e la Confederazione è stata chiamata a intervenire in molti nuovi ambiti sui quali i Cantoni avevano inizialmente mantenuto la loro sovranità, dagli affari militari alla legislazione sul diritto penale, civile ed economico.

Assemblea federale
Frutto di un compromesso tra i sostenitori dello Stato centrale e i federalisti, il Parlamento si basa sul modello bicamerale, originariamente basato sul sistema americano: una Camera per il Popolo, una Camera per i Cantoni. Questa struttura è sancita nella Costituzione del 1848 e si ritrova, in termini simili, anche nel testo attuale.

Art. 60 La suprema Autorità della Confederazione è esercitata dall’Assemblea federale che si compone di due sezioni:

A. del Consiglio nazionale,
B. del Consiglio degli Stati.
Costituzione federale, 12 settembre 1848

Anche le disposizioni sul funzionamento dell’Assemblea federale ricalcano in gran parte quelle del 1848. La Costituzione federale del 1848 sancisce l’uguaglianza delle Camere, la separazione dei dibattiti e la pubblicità delle riunioni. Inoltre, dal 1848 e ancora oggi, ogni deputato ha il diritto di iniziativa e vota senza istruzioni.

Nel 1848 la Costituzione ha introdotto il diritto di voto. All’epoca riguardava solo l’elezione del Consiglio nazionale (l’elezione del Consiglio degli Stati era una prerogativa cantonale) ed era concesso solo agli uomini che avevano compiuto vent’anni.

Il Consiglio federale
Come il potere legislativo, anche il modo in cui è oggi esercitato il potere esecutivo affonda le sue radici nella Costituzione del 1848. Essa stabilisce che il Consiglio federale è la «suprema Autorità esecutiva» ed è composto di sette membri.

La preoccupazione di rappresentare la Svizzera nelle sue varie parti è già presente nel 1848. La prima Costituzione stabilisce, per quanto riguarda la composizione del Consiglio federale, che «da un Cantone non si può scegliere più di un membro» (art. 84).

Nell’attuale Costituzione la nozione di Cantone è stata stralciata e sostituita da quella di regione linguistica. Chiamati ora a garantire la rappresentanza delle diverse regioni e comunità linguistiche, i deputati dispongono in tal modo per l’elezione del Consiglio federale di un margine di manovra maggiore.

«Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.» (art. 175 cpv. 4)